IL TATUAGGIO NON E' MOTIVO DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Con sentenza n. 4712/2011, il TAR del Lazio, sede di Roma, respingeva il ricorso proposto da una candidata esclusa dal concorso allievi carabinieri effettivi per accertata presenza sul suo corpo di un’alterazione acquisita della cute (tatuaggio).
Proposto appello, il Consiglio di Stato ha invece dato ragione alle tesi sostenute dall’Avv. Roberto Mandolesi.
Con sentenza n. 6761/2011, invero, la Quarta Sezione, nell’annullare la sentenza di primo grado ha rilevato, preliminarmente, che la pratica del tatuaggio è ormai largamente diffusa tra i giovani e quindi ha perso quelle note di eccentricità che senz’altro rivestiva in passato.
Ciò posto, il Collegio, nell’accogliere le ragioni della candidata, ha disposto che la presenza di un tatuaggio sia di per sé un elemento neutro, nella considerazione del quale occorre riconoscere rilievo particolare al fatto della visibilità: quando questa manchi, l’alterazione cutanea non può porre in discussione il decoro dell’Amministrazione e neppure, non costituendo fattore di riconoscimento, è suscettibile di mettere in pericolo l’incolumità o la vita dell’interessata.