RICORSO PENSIONI. CHIARIMENTI.
In molti hanno chiesto chiarimenti dopo l’emanazione delle ultime sentenze che hanno accolto due ricorsi presentati dall’avvocato Mandolesi per conto di alcuni suoi Assistiti appartenenti all’Arma dei Carabinieri ed alle Forze Armate, rivolti soprattutto a capire se le predette sentenze esplicano i loro effetti su tutti quelli che hanno comunque aderito all’iniziativa (anche se non figurano nelle due liste di ricorrenti) e che benefici in concreto riceveranno sia chi ha già aderito sia quelli che possono ancora farlo.
Partiamo da quest’ultima domanda, dato che la risposta vale per entrambi.
E’ bene preliminarmente ricordare, che per chi non aveva ancora 15 anni di contributi il 31 dicembre 1995 (e, quindi, per legge assegnato al sistema di calcolo “misto”) ovvero per chi è stato (neo)assunto dall’1 gennaio 1996 (e, quindi, assegnato al sistema di calcolo contributivo puro), l’esito di questo ricorso è molto importante, perché, se accolto, potrà salvaguardarsi 16 anni di trattamento pensionistico futuro, in altre parole il periodo che va dall’1 gennaio 1996 al (prossimo) 31 dicembre 2011. Periodo in cui l’Amministrazione è rimasta inadempiente per non aver dato avvio alla previdenza integrativa (mediante la costituzione del relativo Fondo pensione) – prevista dalla legge di riforma (Dini) – che ad avviso dello stesso Legislatore avrebbe dovuto integrare, per l’appunto, la quota parte del trattamento pensionistico futuro che si sarebbe perduto con il mutamento del sistema di calcolo dello stesso. Ciò è ancor più valido dopo la recente riforma pensionistica approvata dal Governo, che, solo con inizio dall’1 gennaio 2012, prevede il “contributivo pro-quota” come sistema di calcolo del trattamento pensionistico futuro per tutti i lavoratori. In buona sostanza, solo dal prossimo anno, la pensione sarà calcolata esclusivamente sulla base dei contributi versati (e rivalutati) e non più sulla “media” della retribuzione percepita (negli ultimi anni della carriera). E’ importante quindi recuperare, per via giudiziaria, un tale periodo (mediante la richiesta riassegnazione, ora per allora, al sistema retributivo ovvero la corresponsione di una somma, a titolo di risarcimento danni, pari alla perdita di quota parte del trattamento pensionistico futuro), in vista di una pensione che possa essere la più equa possibile.
Quanto agli effetti delle predette sentenze nei confronti di chi pur avendo aderito all’iniziativa non figura nelle liste dei ricorrenti dei primi due ricorsi, è bene chiarire che le sentenze hanno efficacia anche per loro; essendo all’uopo necessario che vi sia stata, da parte del ns. Studio legale, la notifica formale dell’atto di diffida e messa in mora (a suo tempo predisposto e firmato da chi aderì alla "seconda fase" del ricorso), lo stesso atto e connessa procedura stragiudiziale ora proposti anche ai “nuovi” ricorrenti.
Presto saranno comunicati gli ulteriori sviluppi (anche processuali) della vicenda.
Roma, 5 dicembre 2011
Lo Staff