RICORSO INDENNITA' DI COMANDO
Con la sentenza n. 4572/2011, il T.A.R. del Lazio - Sede di Roma definendo i ricorsi nn. 548, 549 e 1047 anno 2010 di R.G. da me presentati per l’esecuzione di altre mie pronunce in materia, da un lato, ha revocato l’incarico commissariale a suo tempo conferito per l’adozione del decreto interministeriale ricognitivo delle posizioni di comando; e, dall’altro lato, ha ordinato alle Amministrazioni intimate di adottare il predetto decreto entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della relativa sentenza.
Orbene, essendo già entrato in vigore, con efficacia retroattiva, l’art. 9, comma 35, del (convertito) D.L. n. 78/2010 – il quale prevede che la determinazione, nell’individuare le posizioni di comando cui corrispondere la relativa indennità, tiene conto delle risorse stanziate (oggi pari a soli 490.000 euro annui) – in mancanza di un’adeguata copertura finanziaria, le posizioni di comando che potranno beneficiare della relativa indennità si riducono drasticamente.
Tanto che, il CGAC ha di recente formulato una proposta per attribuire l’indennità in parola ai soli comandanti dei reparti territoriali con un organico superiore alle 16 unità: cioè, a tutti i comandanti delle Tenenze e delle Stazioni con un quadro organico di reparto (e non effettivo) a partire dalle 17 unità (ovvero a n. 53 tra tenenti e s. tenenti, e a n. 439 marescialli, ai quali andranno corrisposte somme mensili che oscillano tra gli 80 e i 100 euro).
Tale proposta non è stata però condivisa dal Co.Ce.R. Carabinieri che ha insistito affinché siano comunque remunerati i circa 10.000 beneficiari già individuati con il precedente decreto del commissario ad acta.
Nell’attesa di conoscere la decisione definitiva che sarà recepita nel decreto interministeriale – e che varrà sia per il personale dell’Arma dei Carabinieri che per quello della Guardia di Finanza – anticipo che, nel caso fosse confermato il suesposto orientamento restrittivo, avvierò una nuova azione giudiziaria a tutela dei miei assistiti (ingiustamente discriminati).
Tale ulteriore iniziativa sarà completamente gratuita per gli stessi: non sono previsti oneri aggiuntivi.
Buone ferie.
Roma, 12 agosto 2011
Avv. Roberto Mandolesi