BENEFICI DEMOGRAFICI PER LA NASCITA DEI FIGLI: NON HO ALCUNA INTENZIONE DI PATROCINARE UN RICORSO COLLETTIVO E VI SPIEGO PERCHE'.
Alcuni Delegati della Rappresentanza militare (COIR CC PODGORA) hanno chiesto di verificare la possibilità di avviare un’azione giudiziaria collettiva per il riconoscimento dei benefici demografici, dovuti, cioè, per la nascita dei figli.
Tale beneficio trova fondamento nell’art. 22 del Regio Decreto Legge n. 1542/37 - modificato, in sede di conversione, dalla Legge n. 1/39 - che, al primo comma, stabilisce: “nei riguardi dei dipendenti delle amministrazioni statali, ..., forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo”. Nei successivi commi, si precisa, per quanto di interesse che:
- “alla attribuzione degli aumenti di cui al presente articolo si fa luogo in base al semplice accertamento della nascita, omesso ogni parere dei consigli di amministrazione o di altri consessi similari”;
- “qualora entrambi i coniugi siano dipendenti statali, l’aumento periodico si concede ad uno solo di essi, salva facoltà di scelta del trattamento più favorevole”;
- “in occasione di parti multipli si fa luogo alla concessione di un solo aumento periodico indipendentemente dal numero dei figli nati”;
- “nel caso in cui l’aumento periodico per anzianità di servizio, dovuto secondo le disposizioni vigenti, venga a maturare alla stessa data dalla quale decorre l’aumento concesso per la nascita del figlio in applicazione del 1° comma del presente articolo, è concesso anche il successivo aumento periodico di stipendio eventualmente previsto per il grado ricoperto”;
- “la decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate per effetto della concessione di cui ai commi precedenti”.
Il D.L. n. 283/1981, convertito con modificazioni in Legge n. 432/1981, al comma 4, dell’art. 16, titolo V - personale militare – prevede altresì che: “ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita dei figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50% sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica”.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 468/1987 - Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici, al personale militare - e della Legge n. 472/1987 - Attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia – fu modificato il sistema di attribuzione stipendiale del personale non dirigente introducendosi, al posto della progressione per classi di stipendio, il sistema della retribuzione individuale di anzianità (RIA).
Dal 1 gennaio 1987, quindi, le Amministrazioni interessate sospesero l’attribuzione di tutti quei benefici comunque collegati agli automatismi biennali per anzianità. Secondo l’A., invero, la condizione richiesta per la eventuale concessione anticipata degli incrementi di stipendio è che la carriera di appartenenza del dipendente preveda automatismi con attribuzione di periodici aumenti biennali.
Questa interpretazione fu poi smentita dal Consiglio di Stato, che con il Parere n. 742/1992, reso dalla Sezione Prima nell’Adunanza Generale del 17 maggio 1993, ritenne che l’avvento del nuovo sistema stipendiale (RIA) non avesse abrogato la vigenza delle disposizioni relative ai benefici in oggetto e chiarì, in termini generali, tutti i dubbi connessi alle modalità di corresponsione dei benefici de quibus e quelli relativi all’individuazione dei potenziali destinatari.
Recentemente, anche il T.A.R. del Lazio, definendo delle controversie per il riconoscimento dei benefici c.d. combattentistici, ha ribadito i principi espressi nella citata sentenza del Consiglio di Stato, resa in sede consultiva, chiarendo che il passaggio dal sistema di progressione per classi e per scatti a quello della retribuzione individuale di anzianità non comporta la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio come strumento di determinazione dell’incremento retributivo e non implica l’impossibilità di continuare ad utilizzarlo come misura del particolare beneficio che il legislatore aveva inteso accordare a determinate categorie di pubblici dipendenti (sentenze nn. 9645 - 9668 - 9685 anno 2007).
Il Consiglio di Stato, tuttavia, annullando una similare sentenza resa alcuni anni fa dal T.A.R. Veneto (n. 1260/2002), ha definitivamente chiarito che “alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica” la normativa che ha previsto un nuovo sistema di retribuzione del personale non dirigente (RIA) appare incompatibile con le previsioni normative che prevedono la corresponsione dei cc.dd. “benefici demografici” e/o “combattentistici”. Secondo il Collegio, invero, “seguendo la tesi dell’originario ricorrente, fatta propria dal primo giudice, si perverebbe al risultato che la progressione retributiva per classi e scatti – sostituita a decorrere dal 1 gennaio 1987 con un sistema nuovo, fondato sulla <retribuzione individuale di anzianità> per tutto il personale militare – dovrebbe rivivere solo per l’attribuzione del particolare beneficio … : conclusione questa palesemente irragionevole e, come tale, da disattendere”. Ed ancora: “né può accettarsi l’osservazione che questo risultato sarebbe iniquo, inaccettabile ed irragionevole, in quanto, la semplice modifica della struttura del trattamento economico del personale militare inquadrato in livelli retributivi comporterebbe la perdita di benefici che, però, continuerebbero a essere riconosciuti a favore della dirigenza militare solamente perché resta ferma, per gli appartenenti a quest’ultima, la progressione economica per classi. Il rilievo non considera che la categoria dei dirigenti costituisce una carriera a sé, completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del rispettivo trattamento economico è pianamente ammissibile” (C.d.S., Sezione IV, sent. n. 5475/2007).
Ecco perché ritengo molto improbabile, allo stato, ottenere il riconoscimento dei benefici demografici attraverso un’azione giudiziaria collettiva.
Alla quale, peraltro, potrebbero partecipare solo coloro che, negli ultimi cinque anni, hanno avuto uno o più figli, a rapporto d’impiego già instaurato, e per vedersi riconoscere un beneficio economico una tantum valutabile in circa 900 euro.
Roma, 18 aprile 2009
Avv. Roberto Mandolesi