L'imputato recupera la possibilità di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli articoli 3, 24,111 della Costituzione, l’articolo 1 della Legge n. 46/2006 nella parte in cui, sostituendo l’articolo 593 del Cpp esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’articolo 603, comma 2, del codice di procedura penale.
E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 10, comma 2, della Legge n. 46/2006, nella parte in cui prevede che l’appello proposto dall’imputato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 46/2006, contro una sentenza dibattimentale di proscioglimento, sia dichiarato inammissibile.