RICORSO PENSIONI - RISARCIMENTO DANNI
Considerazioni.
Come, peraltro, i restanti sette ricorsi discussi dagli altri Avvocati (Avv. Ennio Cerio: RG n. 13571/2021 sent. n. 6505/2022; n. 13671/2021 sent. n. 6502/2022; n. 13820/2021 sent. n. 6493/2022; n. 13907/2021 sent. n. 6503/2022; Avv. Ennio Maria Carrozzini: RG n. 13305/2021 sent. n. 6494/2022; Avv. Mattia Niki Corso: RG n. 947/2022 sent. n. 6515/2022; Avv. Michela Scafetta: RG n. 1380/2022 sent. n. 6488/2022).
Le motivazioni delle rispettive sentenze sono state identiche per tutti quanti i giudizi.
La cosa strana però, è che con i nostri ricorsi chiedevo al Giudice di pronunciarsi su delle particolari e specifiche questioni giuridiche mai affrontate prima, e che, stante il contenuto delle sentenze, di fatto il Collegio Tar non ha inteso esaminare, dichiarando indistintamente inammissibili tutti i ricorsi.
A comprova di quanto affermato, pubblicherò gli atti difensivi da me depositati.
In parole povere, abbiamo chiesto uno specifico risarcimento danni e ci hanno risposto che un diverso risarcimento (che ritengo sia stato formulato dagli altri Legali) non è dovuto.
Le sentenze, invero, muovono da diversi presupposti, quando affermano che sussiste la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti sulla pretesa risarcitoria connessa alla mancata costituzione del fondo pensione di comparto. Il comportamento omissivo della P.A. che abbiamo censurato con i nostri ricorsi, invero, non è, come erroneamente ritenuto dalla Sezione Quarta del Tar Roma, quello finalizzato alla conclusione del procedimento – che sappiamo in effetti passare, necessariamente, attraverso un accordo di concertazione e negoziazione con i Ministeri e le Rappresentanze sindacali e militari – ma unicamente quello della mancata preliminare convocazione dei c.d. “tavoli tecnici” in cui discutere concretamente (ovvero mettendo a disposizione le relative risorse economiche) termini e modi della costituzione del fondo pensione di comparto. Il cui onere (di convocazione), compete - per l’appunto - alla Funzione Pubblica, non foss’altro per ottemperare all’ordine dello stesso Tar Roma, contenuto nelle (mie uniche e sole) sentenze positive sul silenzio-inadempimento, tuttora vigenti, poiché mai riformate in sede di appello dal Consiglio di Stato.
Questa singolare circostanza, unita al fatto che è stata disposta la condanna alle spese di lite a definizione di una questione di diritto del tutto nuova, in quanto mai esaminata, e finanche per un nostro gravame (RG n. 1729/2022) in cui non vi è stata la costituzione (neppure formale) della convenuta Amministrazione, ci induce ad una seria riflessione su come gestire i nostri ricorsi pendenti presso le altre Sezioni dello stesso Tar Roma, e l’eventuale appello alle predette cinque sentenze.
Debbo anticipare che le Organizzazioni sindacali – forti anche di un recente rinnovo contrattuale che giudicano essere stato più che positivo – propendono per una rinuncia agli atti giudiziari, per evitare ulteriori condanne con addebito di spese legali, che - nel caso del SIULP - sono a suo carico.
Volevo comunque rassicurare i miei Assistiti che in caso di eventuale condanna alle spese di lite, queste, nel caso in cui dovessero essere richieste dall'A. militare, sono da dividere tra tutti i ricorrenti dello specifico ricorso che dovesse essere rigettato (stiamo parlando, quindi, di circa 15 euro cadauno).
Valuterò quindi il da farsi, e nei prossimi mesi prenderò una decisione nell’interesse dei miei Assistiti, come sempre!
Con viva cordialità.
Avv. Roberto Mandolesi