E’ legittimo negare l’accesso agli atti del procedimento di trasferimento di un carabiniere per vicende ancora al vaglio dell’Autorità giudiziaria penale.
Con riferimento alla richiesta di accesso agli atti del procedimento di trasferimento di un carabiniere è legittimo il diniego di accesso agli atti, in applicazione del punto n. 2 dell’Allegato 2 al D.M. n. 519 del 1995, nella parte in cui esclude l’accesso, relativamente ai trasferimenti disposti a tutela della pubblica amministrazione e/o degli interessati connessi a vicende al vaglio dell’autorità giudiziaria, a collusioni con ambienti controindicati o malavitosi, a motivi di incolumità personale, sino a quando continuano a sussistere le situazioni per le quali sono stati adottati i relativi provvedimenti e comunque ad avvenuta definizione della posizione giudiziaria.
Il principio di cui sopra fu già enunciato in Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 718/2005 ed in T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione I, sentenza n. 1275/2005.