La Sezioni Unite decretano la fine del c.d. “danno esistenziale”, precisando i limiti della risarcibilità del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è insuscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente denominate. In particolare, non può farsi riferimento al c.d. “danno esistenziale”, perché attraverso questo si finisce per risarcire interessi e/o diritti atipici, cioè non tutelati nelle leggi dello Stato ovvero non riconosciuti dalla Costituzione Italiana come diritti inviolabili della persona.
Perché sussista il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è necessario che vi sia non solo un’effettiva lesione del diritto/interesse tutelato, ma che questa lesione sia grave.
E tali requisiti dovranno determinarsi secondo il parametro della coscienza sociale in un determinato momento storico.
Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nell’ambito della responsabilità contrattuale: il danneggiato, quindi, non dovrà più ricorrere al cumulo dell’azione contrattuale ed extracontrattuale.