DISCIPLINA

Il dipendente sospeso cautelativamente dal servizio ha diritto alla retribuzione non percepita, se il procedimento disciplinare non viene poi attivato.
In una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che la sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico ai sensi dell’articolo 4 legge n. 97/2001, costituisce misura cautelare di carattere interinale, il cui esito è legato agli sbocchi del procedimento disciplinare, restando giustificata solo ove la sanzione inflitta sia di gravità pari ovvero maggiore della sospensione applicata. Ove il procedimento disciplinare (come nel caso di specie) non venga attivato o la sanzione inflitta sia di minor gravità, al dipendente è dovuto lo stipendio relativo al periodo di sospensione cautelare non legittimato dalla sanzione (mai) irrogata.