TRASFERIMENTI.
Il gradimento di sede non è ostativo per il riconoscimento della relativa indennità.
Tuttavia, il trasferimento è pur sempre qualificabile come d’autorità e l’indennità deve essere comunque corrisposta a quei militari che hanno chiesto di essere trasferiti in comuni non confinanti con quello in cui era ubicato il reparto di origine e distanti oltre 10 chilometri da questo.