Concorsi pubblici: il provvedimento sfavorevole va impugnato subito senza accedere agli atti

(Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n. 1239/2008)

Nel concorso per uditore giudiziario il provvedimento, emesso dalla commissione esaminatrice, che decreta l’inidoneità del candidato alle prove scritte costituisce un atto immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario, poiché segna un arresto procedimentale e, quindi, necessita di impugnazione nel termine massimo di 60 giorni dalla data in cui esso è reso conoscibile. Tale termine decorre, per espressa previsione dell’articolo 13, comma 4, Rd n. 1860/1925, dalla data di avviso della pubblicazione dei risultati mediante affissione ai locali del ministero, effettuata nelle prescritte forme di legge o di regolamento.

Il candidato ha l’onere di impugnare sin da subito il provvedimento sfavorevole, senza poter beneficiare del richiesto accesso agli atti e ai documenti amministrativi inerenti al procedimento concorsuale, in considerazione della circostanza che la presa visione e l’eventuale estrazione di copia degli atti possono al più costituire il presupposto sostanziale e processuale per proporre ricorso per motivi aggiunti.