VITTIME URANIO IMPOVERITO

Sì al risarcimento dei danni anche nei confronti degli eredi.

Con l'Ordinanza n. 24180 del 4 ottobre 2018, la Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione – seppur con dei distinguo di carattere tecnico-giuridico (sull’applicazione della compensatio lucri cum damno), come peraltro già aveva fatto la Corte d’Appello (sulla competenza dei danni iure hereditatis) – nel confermare quanto deciso dai Giudici di merito, ha statuito che la correlazione tra l’esposizione all’uranio impoverito e la patologia tumorale non può essere oggetto di discussione.
Alla luce delle relazioni conclusive della CTU depositata in atti, secondo la Corte risulta certo il «collegamento causale tra l’attività espletata in missione dal militare e l’evoluzione della patologia, rappresentante la causa primaria del decesso», che, allo stesso tempo, ritiene indiscutibile «il nesso causale tra il comportamento colposo dell’autorità militare (mancata informazione adeguata del personale militare in servizio, mancata pianificazione e valutazione degli elementi di rischio, mancata predisposizione e consegna delle misure di protezione individuale atte almeno a ridurre il rischio) e la patologia» che ha ucciso il militare.
Chi avesse interesse ad approfondire la questione e fare accertare eventuali responsabilità al riguardo, per vedersi – anche in qualità di eredi – riconoscere il giusto risarcimento dei danni subiti da esposizione all’uranio impoverito e all'amianto, potrà contattarmi su:
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oppure al: 366 4072983 (centralino), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.
La questione è veramente importante dal punto di vista economico poiché incide anche sulla c.d. causa di servizio e, quindi, sulla connessa pensione di privilegio, e finanche sul riconoscimento dello status di "vittima del dovere". 
Con viva cordialità.
Avvocato Roberto Mandolesi