Disciplina. Accolto il ricorso.

Annullata dal Tar la sospensione precauzionale dall'impiego di un sottufficiale.
Sentenza Tar Bologna n. 1070 anno 2015

Il Tar emiliano accoglie le mie tesi difensive ed annulla definitivamente la sospensione precauzione facoltativa dall’impiego di un mio Assistito, imputato in un procedimento penale per gravi fatti estranei al servizio.
Nel ricorso, ho sostenuto che l’avergli accordato, il Giudice penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena, ed il fatto che allo stato il sottufficiale non sia dunque soggetto a subire la perdita del grado quale effetto automatico della condanna inflitta in primo grado – ma solo, eventualmente, in seguito ad apposito giudizio disciplinare – avrebbe richiesto una motivazione particolarmente rigorosa ed approfondita circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’atto impugnato, tenuto conto, in particolare, del sopraggiungere di una sentenza penale inidonea a determinare ex se la perdita del grado per rimozione e presumibilmente destinata a passare in giudicato come tale, in assenza altresì di risonanza pubblica della pronuncia e di conseguente significativo pregiudizio per il decoro ed il prestigio del Corpo militare di appartenenza.
L’Amministrazione è stata tra l’altro condannata al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di 2.000,00 euro, oltre agli accessori di legge, e alla rifusione del contributo unificato.
Roma, 25 gennaio 2016
Avv. Roberto Mandolesi