INFORMAZIONI.
Stato di trattazione di alcuni ricorsi. Procedimento disciplinare e penale.
Di seguito alcune informazioni sullo stato di trattazione dei ricorsi da me patrocinati.
1. Ricorso c.d. Pensioni - Risarcimento danni. Fase stragiudiziale di diffida e messa in mora.
Tutti gli atti di diffida e messa in mora – per l’avvio della previdenza integrativa (fondo pensioni di comparto) – sono stati formalmente notificati alle Amministrazioni competenti. La relativa fase stragiudiziale si è quindi conclusa. Non avendo l’A. inteso adempiere a quanto richiesto, è ora possibile ottenere il risarcimento dei danni economici conseguenti a tale inadempimento. Ricordo che per acquisire tale diritto bisognava necessariamente dimostrare di avere formalmente richiesto in sede stragiudiziale - mediante la notifica dell’atto di diffida e messa in mora - ed azionato in sede giudiziaria - attraverso i c.d. ricorsi pilota definiti con pronunce tutte favorevoli -, l’avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della connessa (e conseguente) istituzione della previdenza complementare.
2. Ricorso c.d. Pensioni - Risarcimento danni. Fase giudiziale.
La mia Segreteria ha già predisposto tutto il necessario per la notifica dei vari ricorsi finalizzati alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata istituzione della previdenza integrativa. Tra qualche settimana, quindi, darò conto dei primi depositi presso le varie sedi regionali competenti e fornirò gli estremi identificativi degli stessi.
3. Ricorso alla Corte EDU - Tetto salariale. Termine per l’adesione.
Sul sito web del mio Studio legale - www.avvocatomandolesi.it - ho già fatto pubblicare una nota in cui chiarisco che il termine per l’inoltro della documentazione necessaria per l’adesione al ricorso in oggetto è stato prorogato al 16 novembre 2015. Entro e non oltre quella data, quindi, gli interessati al ricorso potranno spedire o consegnare la documentazione necessaria per l’adesione.
Ho anche fatto specificare che per ragioni di ordine giuridico - decorrenza dei termini per la proposizione dell’azione legale - e tecnico-organizzative - legate alla necessaria predisposizione dei documenti occorrenti - non saranno indicate altre proroghe; e che, pertanto, dopo il 16 novembre p.v. non sarà più possibile accettare deleghe per l'adesione al ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
4. Con l’occasione, Le segnalo un’importante novità circa l’avvio del procedimento disciplinare di stato per fatti oggetto di contestazione in sede penale.
Fino ad oggi, l’A. non poteva avviare (o proseguire) un procedimento disciplinare se - per i medesimi fatti - era stata esercitata l’azione penale. Con l’entrata in vigore dell’art. 15, co. 1, legge n. 124/2015 – che rinvia, ratione materiae, all’art. 55-ter d.lgs.n.165/2001 – cambia tutto: il procedimento disciplinare di stato (che potrebbe anche essere finalizzato all’adozione della sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ed alla conseguente cessazione dal servizio, alias licenziamento) può essere proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale (secondo la nuova formulazione dell’art. 1393 d.lgs. n. 66/2010).
E’ assai importante, quindi, fin dalla prima notizia di reato o dalla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, prestare attenzione alle procedure, onde evitare spiacevoli sorprese, e farsi assistere da un Legale competente. Molte volte si guarda più alle conseguenze penali del reato, in alcuni casi per nulla afflittive, e non alle conseguenze disciplinari sullo stato di servizio, che possono portare, invece, alla perdita del posto di lavoro, del connesso stipendio e/o trattamento pensionistico.
Con viva cordialità.
Avv. Roberto Mandolesi