FAQ - Ricorso Pensioni.
Chiarimenti.
D. Ho inoltrato una mail al vs. Studio legale per conoscere se e quando ho aderito al ricorso pensioni, ma non ho ancora avuto risposta. Come posso fare?
R. Dovrà semplicemente attendere: risponderemo a tutti. In ogni caso, dovrà evitare di spedire una nuova mail. Dovrà altresì evitare di chiamare al numero fisso: per la tutela della privacy, i riscontri saranno forniti solo per iscritto e, nel caso dei ns. Assistiti, solo dopo aver verificato le loro generalità.
D. L’iniziativa da ultimo patrocinata, denominata “Ricorso Pensioni. Risarcimento danni” è finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni per l’irragionevole durata del processo (Legge Pinto)?
R. No, è un’iniziativa con la quale si vuole ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’omesso/ritardato avvio dei cc.dd. Fondi pensione (previdenza integrativa o complementare).
D. Ma quest’azione non era stata già delegata con il conferimento delle precedenti procure?
Il fondo spese già corrisposto non era da intendersi a saldo di ogni altra pretesa?
Chi ha già aderito deve obbligatoriamente conferire questo nuovo mandato?
R. La presente iniziativa si affianca e non sostituisce quella già avviata negli anni scorsi, definita positivamente con le ultime sentenze.
A tal riguardo, si precisa che nel 2010 fu avviata un'azione collettiva per censurare l'illegittimo silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sulla costituzione dei fondi pensione. Dopo alterne vicende giudiziarie, sono state ottenute delle pronunce che imponevano all'Amministrazione di adempiere. Non ricevendo alcun riscontro in tal senso, abbiamo di nuovo agito giudizialmente avviando una specifica procedura (ottemperanza), discussa con successo e portata di recente a definitiva esecuzione. E se, come si prevede, l'A. dovesse ancora rendersi inadempiente agiremo per ottenere il risarcimento dei danni (da inadempimento), senza esigere ulteriori fondi spese.
La nuova richiesta di adesione, per la quale è stato previsto un fondo spese ulteriore di 50 euro, è invece finalizzata a ricorrere per il riconoscimento di una forma risarcitoria supplementare a quella di cui sopra (collegata all’inadempimento procedimentale), ovvero per ottenere in sede giudiziaria un risarcimento dall’omesso/ritardato avvio della previdenza complementare. Chi vuole può aderirvi.
D. Abbiamo pagato per partecipare ad un ricorso che ha avuto sì delle sentenze positive ma ancora nessun risultato pratico per gli Assistiti. Può dare dei chiarimenti al riguardo?
R. Innanzi tutto, è bene premettere che la questione, come si può intuire, non è di pronta e facile soluzione: ci stiamo lavorando con successo da sei anni... Nessuno ha mai promesso che avremmo risolto il problema in poco tempo: la legge Dini è stata emanata nel 1995, e noi siamo stati gli unici, nel 2008, a proporre qualcosa di concreto a difesa degli operatori del Comparto.
Ancora non si vedono i risultati pratici? Verranno. Siamo intenzionati ad andare fino in fondo, convinti dell’iniziativa e della legittimità delle nostre richieste.
Non saranno mai istituiti i Fondi pensione? Allora si risarciscano i danni a tutti coloro che, in virtù della modifica del sistema di calcolo della pensione, saranno per ciò penalizzati.
Qualcuno pensa che ciò non avverrà mai: bene, non partecipi al ricorso! Certo è che non potrà, una volta che il termine sarà decorso inutilmente, beneficiare degli effetti positivi delle sentenze ottenute da coloro che hanno inteso, aderendo anche a questa ulteriore iniziativa legale, tutelarsi per tempo.
D. Sono un vostro Assistito nel ricorso c.d. Pensioni. Sono stato posto in congedo dalla mia Amministrazione. Posso aderire alla nuova iniziativa risarcitoria?
R. Essendo Lei stato collocato in congedo, dovrà necessariamente attendere la notifica del Decreto definitivo di pensione, onde verificare i conteggi del trattamento pensionistico spettante.
Solo allora si potrà eventualmente agire mediante la proposizione di un ricorso "singolo", a tutela dei Suoi interessi con riferimento all'azione risarcitoria da ultimo proposta.
Quanto alla precedente iniziativa alla quale ha partecipato, Lei continuerà ad essere tutelato in forma collettiva, al pari degli altri Suoi colleghi in servizio.
Anticipiamo che i costi per l'eventuale proposizione del ricorso "singolo" di cui sopra, saranno determinati al minimo, tenendo conto di altri ricorsi similari da proporre per l'analoga questione.
R. Dovrà semplicemente attendere: risponderemo a tutti. In ogni caso, dovrà evitare di spedire una nuova mail. Dovrà altresì evitare di chiamare al numero fisso: per la tutela della privacy, i riscontri saranno forniti solo per iscritto e, nel caso dei ns. Assistiti, solo dopo aver verificato le loro generalità.
D. L’iniziativa da ultimo patrocinata, denominata “Ricorso Pensioni. Risarcimento danni” è finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni per l’irragionevole durata del processo (Legge Pinto)?
R. No, è un’iniziativa con la quale si vuole ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’omesso/ritardato avvio dei cc.dd. Fondi pensione (previdenza integrativa o complementare).
D. Ma quest’azione non era stata già delegata con il conferimento delle precedenti procure?
Il fondo spese già corrisposto non era da intendersi a saldo di ogni altra pretesa?
Chi ha già aderito deve obbligatoriamente conferire questo nuovo mandato?
R. La presente iniziativa si affianca e non sostituisce quella già avviata negli anni scorsi, definita positivamente con le ultime sentenze.
A tal riguardo, si precisa che nel 2010 fu avviata un'azione collettiva per censurare l'illegittimo silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sulla costituzione dei fondi pensione. Dopo alterne vicende giudiziarie, sono state ottenute delle pronunce che imponevano all'Amministrazione di adempiere. Non ricevendo alcun riscontro in tal senso, abbiamo di nuovo agito giudizialmente avviando una specifica procedura (ottemperanza), discussa con successo e portata di recente a definitiva esecuzione. E se, come si prevede, l'A. dovesse ancora rendersi inadempiente agiremo per ottenere il risarcimento dei danni (da inadempimento), senza esigere ulteriori fondi spese.
La nuova richiesta di adesione, per la quale è stato previsto un fondo spese ulteriore di 50 euro, è invece finalizzata a ricorrere per il riconoscimento di una forma risarcitoria supplementare a quella di cui sopra (collegata all’inadempimento procedimentale), ovvero per ottenere in sede giudiziaria un risarcimento dall’omesso/ritardato avvio della previdenza complementare. Chi vuole può aderirvi.
D. Abbiamo pagato per partecipare ad un ricorso che ha avuto sì delle sentenze positive ma ancora nessun risultato pratico per gli Assistiti. Può dare dei chiarimenti al riguardo?
R. Innanzi tutto, è bene premettere che la questione, come si può intuire, non è di pronta e facile soluzione: ci stiamo lavorando con successo da sei anni... Nessuno ha mai promesso che avremmo risolto il problema in poco tempo: la legge Dini è stata emanata nel 1995, e noi siamo stati gli unici, nel 2008, a proporre qualcosa di concreto a difesa degli operatori del Comparto.
Ancora non si vedono i risultati pratici? Verranno. Siamo intenzionati ad andare fino in fondo, convinti dell’iniziativa e della legittimità delle nostre richieste.
Non saranno mai istituiti i Fondi pensione? Allora si risarciscano i danni a tutti coloro che, in virtù della modifica del sistema di calcolo della pensione, saranno per ciò penalizzati.
Qualcuno pensa che ciò non avverrà mai: bene, non partecipi al ricorso! Certo è che non potrà, una volta che il termine sarà decorso inutilmente, beneficiare degli effetti positivi delle sentenze ottenute da coloro che hanno inteso, aderendo anche a questa ulteriore iniziativa legale, tutelarsi per tempo.
D. Sono un vostro Assistito nel ricorso c.d. Pensioni. Sono stato posto in congedo dalla mia Amministrazione. Posso aderire alla nuova iniziativa risarcitoria?
R. Essendo Lei stato collocato in congedo, dovrà necessariamente attendere la notifica del Decreto definitivo di pensione, onde verificare i conteggi del trattamento pensionistico spettante.
Solo allora si potrà eventualmente agire mediante la proposizione di un ricorso "singolo", a tutela dei Suoi interessi con riferimento all'azione risarcitoria da ultimo proposta.
Quanto alla precedente iniziativa alla quale ha partecipato, Lei continuerà ad essere tutelato in forma collettiva, al pari degli altri Suoi colleghi in servizio.
Anticipiamo che i costi per l'eventuale proposizione del ricorso "singolo" di cui sopra, saranno determinati al minimo, tenendo conto di altri ricorsi similari da proporre per l'analoga questione.