RICORSO PENSIONI

Dopo le ultime positive sentenze, ho deciso di riaprire i termini per l'adesione al ricorso c.d. Pensioni - Risarcimento danni.
A cinque anni dall’avvio dell’iniziativa finalizzata alla tutela del personale del Comparto Sicurezza e Difesa che al momento della pensione si sarebbe visto decurtare il relativo trattamento economico per il mutato sistema di calcolo dello stesso – “Misto”: per chi al 31 dicembre 1995, non aveva ancora maturato quindici anni di contributi; “Contributivo”: per i neoassunti dall’1 gennaio 1996 – vorrei fare il punto della situazione.
Dopo aver depositato dei primi ricorsi, ho notificato l’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora ed attivato la connessa censura giudiziale del silenzio serbato dall’Amministrazione, che ha prodotto le prime positive sentenze, portate ad esecuzione con successo.
In effetti, il Commissario ad Acta – nella persona del vice Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, Brig. Gen. C.C.r.n. Roberto Sernicola – su mia richiestaè stato autorizzato dal Tribunale a diffidare il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l’intero Comparto Difesa e Sicurezza.
Lo stesso vice Direttore Generale, con Nota indirizzata ai Consigli Centrali di Rappresentanza delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare - e da indirizzare alle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative delle Forze di polizia ad ordinamento civile -, ha formalmente portato a loro conoscenza l’esito positivo dei ricorsi patrocinati dal sottoscritto, affinché ne tengano conto nel sollecitare l’avvio delle predette procedure in vista dell’introduzione delle forme pensionistiche complementari per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza.
Questo contribuirà a sanare la situazione per il futuroex nunc et erga omnes – ovvero dal momento dell’effettiva costituzione dei c.d. Fondi pensione e nei confronti di tutti quelli che vi aderiranno.
Per il passato, invece, i danni causati dal ritardato avvio della previdenza integrativa non potranno che essere risarciti mediante la proposizione di una specifica azione legale, che ovviamente produrrà effetti retroattivi soltanto nei riguardi di coloro che vi aderiranno – ex tunc et inter partes.
E per quantificare questi danni, mi sono avvalso, tra l’altro, della Società I.F.A. Independent Financial Advisory Limited, una primaria ed indipendente società di consulenza finanziaria con sede a Londra, che mi ha già fatto pervenire una prima stesura della Perizia tecnico-contabile che depositerò in giudizio.
Posso quindi anticipare che, allo stato, l’ammontare del danno risarcibile varia tra i 7.000 e gli oltre 17.000 euro. Ovviamente, per il calcolo di quanto dovuto al singolo ricorrente bisognerà tenere conto della data di assunzione, dell’età e del grado/qualifica rivestito/a, e sarà quantificato dal sottoscritto solo al momento della materiale proposizione del ricorso (evitate quindi di chiedere informazioni al riguardo direttamente al mio Studio legale, perché non potranno rispondervi…).
Chi volesse aderire alla specifica azione legale – finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni da ritardato/mancato avvio della previdenza complementare – potrà leggere la Scheda informativa del ricorso cliccando su “RICORSO PENSIONI”, dal Link “Ricorsi in trattazione”, sulla prima pagina di questo sito.
E potrà altresì leggere le sentenze del T.A.R. e le note del Commissario ad acta.
Chi ha già partecipato, nel 2013, allo stesso ricorso c.d. Pensioni risarcimento danni non dovrà aderire di nuovoné trasmettere più nulla.
Con viva cordialità.
Roma, 7 marzo 2014
Avv. Roberto Mandolesi