NULLA LA SOSPENSIONE DALL’IMPIEGO DI UN APPUNTATO DELL’ARMA.
L’Avvocato Mandolesi ottiene l’ennesimo successo.
La vicenda prende avvio da un’indagine penale: il militare è sospettato di essere acquirente e consumatore di cocaina. Ha così inizio una vera e propria odissea: sospensione della patente, perquisizioni personali, intercettazioni telefoniche e ambientali, sommarie informazioni e visite mediche periodiche; che, tuttavia, non danno riscontro all’ipotesi accusatoria. Si avvia comunque un procedimento disciplinare di stato per consumo di hashish, conclusosi con l’irrogazione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi sei.
L’appuntato non ci sta e presenta ricorso. L’avvocato Mandolesi evidenzia come in nessun atto d’indagine e/o referto medico emerge il fatto contestato. Le ammissioni del ricorrente rese in sede di Sommarie Informazioni Testimoniali (S.I.T.) essendo state espressamente, tempestivamente e motivatamente ritrattate dallo stesso, non possono essere ritenute valide allo scopo.
Si costituisce l’Avvocatura dello Stato con una “dura” memoria difensiva in cui si sostiene, tra le altre cose, che al ricorrente “sarebbe andata perfino bene”, poiché in casi analoghi è stata inflitta la sanzione espulsiva (cessazione dal servizio per rimozione).
Il Collegio però non si lascia “influenzare” dalle eccezioni propugnate dalla difesa Erariale, fa propri i rilievi sostenuti dall’avvocato Mandolesi, e sospende l’atto impugnato, ritenendo che il ricorso appare supportato da fumus convincente e che il periculum è in re ipsa (T.R.G.A. Bolzano, ordinanza n. 7/2014).
Un bel successo per l’avvocato Mandolesi che ancora una volta è riuscito a ben rappresentare le ragioni del proprio Assistito e a tutelarlo come si conviene.
Roma, 13 gennaio 2014
Lo Staff
L’appuntato non ci sta e presenta ricorso. L’avvocato Mandolesi evidenzia come in nessun atto d’indagine e/o referto medico emerge il fatto contestato. Le ammissioni del ricorrente rese in sede di Sommarie Informazioni Testimoniali (S.I.T.) essendo state espressamente, tempestivamente e motivatamente ritrattate dallo stesso, non possono essere ritenute valide allo scopo.
Si costituisce l’Avvocatura dello Stato con una “dura” memoria difensiva in cui si sostiene, tra le altre cose, che al ricorrente “sarebbe andata perfino bene”, poiché in casi analoghi è stata inflitta la sanzione espulsiva (cessazione dal servizio per rimozione).
Il Collegio però non si lascia “influenzare” dalle eccezioni propugnate dalla difesa Erariale, fa propri i rilievi sostenuti dall’avvocato Mandolesi, e sospende l’atto impugnato, ritenendo che il ricorso appare supportato da fumus convincente e che il periculum è in re ipsa (T.R.G.A. Bolzano, ordinanza n. 7/2014).
Un bel successo per l’avvocato Mandolesi che ancora una volta è riuscito a ben rappresentare le ragioni del proprio Assistito e a tutelarlo come si conviene.
Roma, 13 gennaio 2014
Lo Staff