Equo indennizzo. Calcolo del dovuto.
Ancora una bella vittoria dell’avvocato Mandolesi. Una vedova e i figli di un sottufficiale dell’Arma otterranno quanto gli spetta!
In seguito al decesso del proprio marito, un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, una vedova con due figli minori si è trovata in difficoltà: niente Equo indennizzo e relativa Pensione privilegiata. Secondo il Ministero la domanda è stata presentata fuori termine.
Il TAR, però, è di diverso avviso e dichiara tempestiva la domanda per il riconoscimento della causa di servizio presentata dagli eredi.
L’Amministrazione, tuttavia, nega il corrispettivo dovuto adducendo che esso è limitato, dalla legge finanziaria del 1995, al doppio dello stipendio tabellare iniziale annuo lordo corrispondente al 6° livello, senza interessi corrispettivi e rivalutazione monetaria.
Ritenendo erronea questa interpretazione restrittiva, l’avvocato Roberto Mandolesi deposita l’ennesimo ricorso finalizzato ad accertare, da un lato, quale base di calcolo dell’equo indennizzo dovuto lo stipendio tabellare in godimento al momento del decesso, e dall’altro lato, il diritto alla corresponsione sulla maggiore somma così determinata, degli interessi corrispettivi per il ritardato pagamento, dalla data del deposito della prima sentenza alla data dell’effettivo pagamento, e della rivalutazione monetaria nella misura eccedente il credito accessorio per interessi.
Con la recente sentenza n. 8942/2013, la Sezione Prima Bis del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, gli ha dato ragione e ha condannato l’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, quale differenza tra quanto liquidato e ciò che risulterà spettante a seguito del ricalcolo dell’importo dovuto, da computarsi secondo le regole e le modalità specificate.
Ancora una volta, grazie all’avvocato Mandolesi, gli eredi hanno ottenuto giustizia e grandi soddisfazioni dal punto di vista economico.
Lo Staff
Il TAR, però, è di diverso avviso e dichiara tempestiva la domanda per il riconoscimento della causa di servizio presentata dagli eredi.
L’Amministrazione, tuttavia, nega il corrispettivo dovuto adducendo che esso è limitato, dalla legge finanziaria del 1995, al doppio dello stipendio tabellare iniziale annuo lordo corrispondente al 6° livello, senza interessi corrispettivi e rivalutazione monetaria.
Ritenendo erronea questa interpretazione restrittiva, l’avvocato Roberto Mandolesi deposita l’ennesimo ricorso finalizzato ad accertare, da un lato, quale base di calcolo dell’equo indennizzo dovuto lo stipendio tabellare in godimento al momento del decesso, e dall’altro lato, il diritto alla corresponsione sulla maggiore somma così determinata, degli interessi corrispettivi per il ritardato pagamento, dalla data del deposito della prima sentenza alla data dell’effettivo pagamento, e della rivalutazione monetaria nella misura eccedente il credito accessorio per interessi.
Con la recente sentenza n. 8942/2013, la Sezione Prima Bis del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, gli ha dato ragione e ha condannato l’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, quale differenza tra quanto liquidato e ciò che risulterà spettante a seguito del ricalcolo dell’importo dovuto, da computarsi secondo le regole e le modalità specificate.
Ancora una volta, grazie all’avvocato Mandolesi, gli eredi hanno ottenuto giustizia e grandi soddisfazioni dal punto di vista economico.
Lo Staff