I presupposti per la presentazione dell'istanza di collocamento in ausiliaria sono modificati

(T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I-bis, sentenza n. 7886/2008)

Se è vero che il collocamento in congedo a domanda, con transito nella categoria dell’ausiliaria era regolato, fino al 27/09/1996, da norme che sancivano la possibilità di detto transito anche per chi avesse prestato solo 25 anni di effettivo servizio, è altrettanto vero che una simile regolamentazione ha subito profonde modifiche a seguito delle quali il collocamento de quo è previsto per il solo personale che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti d’età.
La dedotta questione di incostituzionalità dell’art. 7, co. 7, D.Lgs. n. 165/1997 e dell’art. 1-bis, L. n. 250/2001, è manifestamente infondata perché tra la posizione giuridica degli interessati e quella dei soggetti appartenenti alle categorie prese in considerazione dalle norme di cui si è fatto cenno, non è riscontrabile alcuna omogeneità, in quanto i ricorrenti avendo maturato soltanto 25 anni di effettivo servizio, i beneficiari del disposto dell’art. 7, co. 7, citato avevano maturato un’anzianità di effettivo servizio non inferiore a 40 anni.