ARRUOLAMENTO NELLE FORZE DI POLIZIA
Il possesso, da parte di un aspirante allievo, della c.d. “condotta incensurabile”, richiesta per l’arruolamento nelle Forze di polizia deve essere adeguatamente valutata in relazione alla concreta situazione di fatto in base alla quale effettuare il giudizio di disvalore. E tale valutazione costituisce esercizio di un potere discrezionale fondato su elementi di fatto concreti, riguardanti direttamente la persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla sua stessa persona. Ciò posto, un isolato e risalente episodio (possesso di marijuana da parte di una pluralità di persone fra le quali non è identificato l’effettivo detentore) non può essere posto a base di una valutazione di contenuto negativo della personalità del candidato tale da legittimarne l’espulsione dalla procedura selettiva.
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 1604/2013