MOBBING
Anche se il concetto di mobbing è indeterminato, può generalmente ravvisarsi in un insieme di condotte vessatorie e persecutorie del datore di lavoro o comunque emergenti nell’ambito lavorativo concretizzanti la lesione della salute psico-fisica e dell’integrità del dipendente e che postulano, ove sussistenti, un’adeguata tutela anche di tipo risarcitorio. Ciò posto, non si ravvisano gli estremi del mobbing nell’accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell’ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria, essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche che pure sono frequenti nel mondo del lavoro.
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 1609/2013