Peculato militare e peculato del militare della Guardia di Finanza.
E' illegittima l'omessa previsione dell'autonoma fattispecie del peculato d'uso del finanziere
Non sussistono peculiarità relative alle specifiche esigenze dell’amministrazione militare in grado di giustificare un maggior rigore del trattamento del peculato d’uso commesso in ambito militare rispetto all’analoga condotta posta in essere in altri rami della pubblica amministrazione.
In forza dell’art. 16 CP, i fatti di peculato d’uso commessi da militari rientrano nell’ambito di applicazione della norma incriminatrice generale di cui all’art. 314, co. 2, CP, con conseguente eliminazione dell’irragionevole disparità di trattamento.