RICORSO TETTO SALARIALE - SENTENZA

Precisazioni in merito ad una sentenza di rigetto di un ricorso patrocinato da altro Studio legale.

Alcuni Assistiti ci hanno segnalato che il Collegio della Prima Ter, TAR del Lazio, sede di Roma, ha respinto (con sentenza n. 2758/2013) un ricorso - proposto da altro Studio legale - di alcuni dipendenti della Polizia di Stato che chiedevano l’annullamento delle norme limitatrici degli incrementi stipendiali, dichiarandolo inammissibile poiché intempestivo.

Preoccupati per i propri interessi e, soprattutto, che l’adesione al ricorso da ultimo patrocinato dal ns. Studio legale abbia comunque un suo fondamento giuridico, ci hanno chiesto di chiarire la situazione.

E’ bene premettere, quindi, che nel caso di specie, il Collegio non ha esaminato i motivi di ricorso, ma si è limitato soltanto a riscontrare che, alla data di notifica (21 marzo 2012), i predetti ricorrenti non avevano interesse a contestare i commi 1 e 21, dell’art. 9, d.l. n. 78/2010 (istitutivi del c.d. Tetto salariale), poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto emanare dei propri decreti per l’attribuzione di assegni una tantum a copertura integrale dei trattamenti economici non corrisposti.

Solo ora sappiamo, invece, con assoluta certezza, che ciò non è materialmente avvenuto – gli assegni una tantum coprono soltanto una percentuale del dovuto –, e comunque che non vi è stata un’integrale copertura delle ritenute socio-assistenziali.

Non a caso, l’avvocato Mandolesi ha inteso, solo di recente, patrocinare un tale ricorso; cioè solo dopo aver riscontrato che il pregiudizio c’è ed è evidente, e, soprattutto, non è riparabile dall’Amministrazione.

Con l’occasione, si segnala che le notifiche stanno procedendo con regolarità, e tra poche settimane saremo in grado di pubblicare gli estremi dei ricorsi d’interesse, ovviamente divisi per Corpo di appartenenza.

Con i migliori saluti.

Lo Staff